La legge n. 206/2003, nota anche come «legge sugli oratori» (anche se nel corso della discussione è stata estesa «agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa»), prevede l’esenzione dall’Ici dei locali dell’oratorio quali «opere di urbanizzazione secondaria».
Il mancato introito da parte dei comuni di questi fondi, calcolato dalla legge nell’importo di 2,5 milioni di euro annui, viene coperto dallo Stato. Inoltre, stabilisce la legge, «lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere loro in comodato beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica» (vedi anche Edifici di proprietà comunale concessi a condizioni di favore a enti e associazioni cattoliche). La legge, infine, non preclude alla legislazione regionale la possibilità di concedere ulteriori contributi agli oratori (vedi anche Contributi regionali agli oratori).